Fino a quando lo devo mantenere?

lo devo mantenere

Il mantenimento dei figli maggiorenni

Il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni è stabilito dall’art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e ss. del codice civile c.c. che impongono ad entrambe i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Tale obbligo è stato ribadito anche nella legge n. 54/2006 che all’art. 155-quinquies ha stabilito: “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.

La domanda che molti si pongono e che frequentemente finisce nelle aule di giustizia è: fino a quando? Si tratta di un obbligo dalla “durata mutevole” da valutare caso per caso, che non viene a cessare o a ridursi automaticamente al raggiungimento della maggiore età del figlio.

L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, ha un contenuto ampio, e comprende sia le spese ordinarie quali vitto, abbigliamento, ecc., quelle afferenti l’istruzione e persino quello di svago e vacanze. L’art. 155 c.c. sopra citato stabilisce che in caso di separazione o divorzio, per la determinazione dell’assegno di mantenimento occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli durante la convivenza con i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi e alle “esigenze attuali del figlio”.

La Cassazione con sentenza n. 8927/2012 ha puntualizzato che il mutamento delle esigenze del figlio conseguenti al trascorrere del tempo sono idonee a giustificare un adeguamento automatico dell’assegno, senza bisogno di specifica dimostrazione. In riferimento all’importo da corrispondere la sentenza n. 22255/2013 della Cassazione ha stabilito che l’assegno va adeguato, oltre che alla differenza di reddito dei due coniugi, anche al reddito percepito dai figli a titolo di corrispettivo per l’attività prestata, aumentando o diminuendo in base al grado di autonomia raggiunto dal figlio.

La Cassazione con la sentenza n° 12952/16 è tornata recentemente sul tema, davvero molto frequente ed attuale, della estinzione dell’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni da parte dei genitori separati o divorziati non conviventi. Il principio enunciato è che il genitore che non intenda più provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne, anche con riferimento alla revoca dell’assegnazione della casa familiare, deve fornire la prova del raggiungimento, da parte dello stesso, dell’indipendenza economica, in alternativa deve provare che il mancato conseguimento dell’indipendenza dipende dalla volontà del figlio stesso.

Ovviamente, l’onere della prova gravante sul genitore obbligato diventa più semplice con l’avanzare dell’età del figlio e allorché questi abbia un’età in cui, normalmente, si è inseriti nel mondo del lavoro, il Giudice può presumere che vi sia una responsabilità del figlio stesso che non si adopera a sufficienza per rendersi autonomo con conseguente estinzione della obbligazione.

Qualora, infine, il figlio maggiorenne si allontani per ragioni di studio la legittimazione del genitore a richiedere in proprio all’ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa essendo venuta meno la coabitazione, Cass. civ., sez. I, 25-07-2013, n. 18075. In tal caso quindi dovrà essere il figlio ad attivarsi giudizialmente per ottenere il pagamento di quanto di sua spettanza e non più il genitore convivente in sua vece.

Marta Petrocchi

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